Argomento Sismabonus ed Ecobonus, oggi è quello di maggiore attenzione periodo Covid19 tra quanti emanati dal Governo, dopo gli incentivi economici diretti alle famiglie imprese e lavoratori.
Già abbiamo affrontato questo argomento in un nostro precedente articolo dove ancora era una proposta – c.d. bozza – , oggi però con il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come DECRETO RILANCIO, possiamo a parlarne con maggiore contezza e cognizione di causa.
Fermo restando la percentuale di detrazione che è a tutti nota ed è ben del 110%, affronteremo quello che è la parte più spinosa e dubbia dell’incentivazione posta, ed è quella dello “Sconto in Fatture e della Cessione del Credito”.
Nei giorni seguenti continueremo ancora a parlare di questo argomento affrontando altri aspetti, per ora vediamo questo.
Partirei proprio con il citare in modo integrale l’art. 121 del Decreto Rilancio intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile” Che fa capo al Titolo VI del Decreto, Misure Fiscali.
Art. 121
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta e’ usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente e’ maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 e’ effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Vediamo ora di analizzare in modo molto semplice tale artico.
Esiste la prima possibilità quella che il detto contributo possa essere utilizzato in modo diretto dal soggetto percettore del contributo e quello è la modalità più semplice e meno interessante in quanto il soggetto che avrà, rispettando tutti i canoni e parametri della legge beneficiato di tale contributo, dovrà anticipare i lavori e poi detrarsi negli anni successivi lo stesso. Ipotesi poco interessante sia perché i lavori dovranno essere anticipati dal soggetto richiedente, sia perché molte potrebbero essere le ipotesi che vista l’importanza della stessa non si riuscirebbe a detrarla tutta e pertanto vedersela perdere, in particolare per chi non ha redditi medio alti.
Ecco che è interessante l’ipotesi dove il soggetto beneficiario possa cedere integralmente all’impresa o a più imprese che hanno svolto i lavori come sconto della fattura, ed a loro volta detrarlo dalle imposte, cederlo ad altri loro fornitori o portarlo in banca per cederlo ad istituti bancari / finanziari.
Questa è la novità rispetto al precedente decreto in quanto ora c’è la facoltà di cederlo ad imprese del settore creditizio, con immediata monetizzazione.
Vediamo ora in base al Decreto quali sono i lavori che si possono eseguire coperti da cessione del credito e sconto in fattura:
– Recupero del patrimonio edilizio
– Efficienza energetica
– Adozione di misure antisismiche
– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
– Installazione di impianti fotovoltaici
– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Per un maggiore approfondimento si può consultare l’art. 119, del medesimo Decreto.
Importante considerazione da tener presente, fatta la premessa che il beneficio parte da luglio 2020 e termina il 31 dicembre 2021, è che non è possibile né recuperare la quota dell’anno che non si è scomputata con la compensazione, né può essere richiesta a rimborso; ecco che è importante prevedere bene la quota da trattenere per se e cedere la restante.
Detto questo posso aggiungere due cose:
– che sono tutte le imposte attualmente compensabili con F24 a poter essere utilizzate.
– che per l’inizio della compensazione il Decreto non dice nulla; e (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del D.L. Crescita del 2019 (cosiddetto Sconto immediato) il credito era immediatamente utilizzabile.
Infine l’art. 119, al comma 11, specifica che occorre un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità é rilasciato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
In breve dai dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro e coloro che sono iscritti nei ruoli tenuti presso le camere di Commercio alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
Costoro trasmetteranno con modalità ancora da determinarsi l’asseverazione per il beneficio del bonus.
Gianluigi Montini